Art. 17 - Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa
1. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti della Federazione.
2. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
3. È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni non oltre dieci giorni dalla pubblicazione.