Art. 17 Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano e suoi Vice
1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano è nominato per una stagione sportiva dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, sentiti i Presidenti sezionali.
2. Il Presidente, nell'ambito della Regione e delle Province autonome di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati.
3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni:
a) proporre al Comitato nazionale la nomina di un Vice presidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporne la revoca per comprovate ragioni;
b) distribuire tra i Presidenti di sezione, in particolare ove le stesse sono più di una in ogni provincia, le gare da designare;
c) convocare con preavviso di almeno tre giorni e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale per le quali predispone l'ordine del giorno, inviandone copia al Comitato nazionale;
d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato;
e) nominare uno dei tre componenti del Collegio dei revisori sezionali;
f) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato;
g) determinare l'organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali.
4. In caso d'assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice presidente.
5. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il suo Vice e tutti i componenti effettivi, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.