Art. 17 Tutela medico-sportiva
1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.
2. La FIGC aderisce incondizionatamente a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.