Art.18 – Il tesseramento alla FIPAV
1. Devono aderire alla FIPAV, mediante la procedura di tesseramento:
a) gli atleti;
b) i dirigenti federali ed i componenti delle commissioni federali;
c) i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate;
d) gli ufficiali di gara;
e) i tecnici sportivi;
f) i medici e i collaboratori parasanitari;
g) i procuratori sportivi.
2. Il tesseramento dura per un intero anno sportivo salvo quanto espressamente previsto negli articoli successivi. L'anno sportivo decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno solare successivo.
3. Il tesseramento deve essere rinnovato annualmente e comporta l'obbligo del pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Federale. Il tesseramento dei dirigenti federali e dei componenti delle Commissioni Federali non comporta l'obbligo del pagamento della quota annuale. (mod. C.F. del. n.114 del 3.12.05).