Art.18 – Il tesseramento alla FIPAV

1. Devono aderire alla FIPAV, mediante la procedura di tesseramento:

a) gli atleti;

b) i dirigenti federali ed i componenti delle commissioni federali;

c) i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate;

d) gli ufficiali di gara;

e) i tecnici sportivi;

f) i medici e i collaboratori parasanitari;

g) i procuratori sportivi.

2. Il tesseramento dura per un intero anno sportivo salvo quanto espressamente previsto negli articoli successivi. L'anno sportivo decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno solare successivo.

3. Il tesseramento deve essere rinnovato annualmente e comporta l'obbligo del pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Federale. Il tesseramento dei dirigenti federali e dei componenti delle Commissioni Federali non comporta l'obbligo del pagamento della quota annuale. (mod. C.F. del. n.114 del 3.12.05).