Art. 18 – Accaparramento di clientela
1. L'agente sportivo non può entrare in relazione con calciatori legati da un rapporto contrattuale con altro agente sportivo al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione della sospensione da sei mesi a trentasei mesi.