Art. 18 - Adempimenti dell’affiliato e dell’ente aggregato

1. L'affiliato o l'ente aggregato è obbligato a predisporre ed adottare un proprio ''Modello organizzativo e di controllo" e ''Codice di condotta'' contro la violenza di genere nello sport conformi alle Linee Guida federali e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei Principi Fondamentali adottati in materia dal all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding. L'affiliato o l'ente aggregato già dotato di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del Dlgs n.231 dell'8 giugno 2001, lo integra con i predetti modelli organizzativi e codici di condotta. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'affiliato o dell'ente aggregato e delle persone tesserate. L'affiliato o l'ente aggregato è altresì, obbligato a pubblicare i modelli organizzativi e di controllo ed i codici di condotta sul proprio sito internet, affiggerli presso la propria sede nonché comunicarli all'Ufficio per la tutela.

2. L'affiliato o l'ente aggregato che sia associato anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio per la Tutela.

3. L'affiliato o l'ente aggregato è obbligato a nominare il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il "Responsabile") che sarà tenuto a garantire l'attuazione del presente Regolamento prevenendo e contrastando ogni tipo di abuso violenza o discriminazione sui tesserati e garantendo la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021. La nomina del Responsabile è senza indugio pubblicata sulla pagina principale del proprio sito internet, affissa in una specifica bacheca presso la sede nonché comunicata all'Ufficio per la tutela e comunque indicata in sede di affiliazione e riaffiliazione.

4. L'affiliato o l'ente aggregato è obbligato, al momento del tesseramento, ad informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, dei predetti modelli organizzativi e codici di condotta nonché del nominativo e dei contatti del responsabile.

5. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui al presente articolo ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.