Art. 18 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali
1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.