Art. 18 Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano
1. Il Comitato regionale e il Comitato delle province autonome di Trento e Bolzano dura in carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da un Vice presidente, da componenti, da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative e delle previsioni di bilancio.
2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno ogni due mesi, devono essere verbalizzate.
3. Al Comitato regionale e al Comitato delle province autonome di Trento e Bolzano sono affidate le seguenti attribuzioni:
a) coordinare e controllare la attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale;
b) collaborare con il Presidente, in attuazione delle norme di funzionamento degli Organi tecnici, all'impiego e controllo tecnico degli arbitri a sua disposizione;
c) trasmettere al Comitato nazionale, per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli Arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali; d) autorizzare i Presidenti sezionali all'indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste; in ogni caso, indicare ai Presidenti sezionali il numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi, tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare;
e) segnalare al Comitato nazionale le richieste proprie e dei Presidenti sezionali per l'indizione di corsi di qualificazione e/o aggiornamento tecnico per Osservatori arbitrali e curarne l'organizzazione se allo stesso delegata;
f) trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l'inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
g) trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall'Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
h) definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al Presidente del Servizio ispettivo nazionale;
i) approvare il bilancio di previsione delle Sezioni e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni;
l) assicurare la diffusione, nell'ambito territoriale di competenza, dei principi del Codice etico e di comportamento, provvedendo all'indicazione di un componente avente funzioni, non esclusive, di referente regionale o provinciale per tale attività;
m) assolvere ad ogni ulteriore incarico, eventualmente affidato dal Comitato nazionale.