Art. 18 – Diritti e obblighi della società sportiva
1. Ove la società sportiva intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale.
2. E' dovere della società verificare, nell'area pubblica del Registro nazionale, che l'agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.
3. Ove la società sportiva intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore deve rivolgersi esclusivamente all'agente sportivo incaricato dal calciatore, se nominato e risultante dagli atti depositati presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, ovvero direttamente con il calciatore stesso se sprovvisto di assistenza.
4. Ove la società sportiva si sia avvalsa dell'opera di un agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato nel contratto di prestazione sportiva del calciatore o nella variazione di tesseramento.
5. E' fatto divieto alla società sportiva corrispondere somme o cedere crediti, anche indirettamente, ad un agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione, come previsti dai regolamenti FIFA o da norme federali, eventualmente vantati in relazione al trasferimento di un calciatore.
6. E' fatto divieto alla società sportiva e ai suoi dirigenti di ricevere, anche indirettamente, a qualsiasi titolo somme o altri compensi da agenti sportivi.
7. Ove la società non si sia avvalsa dell'assistenza di un agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva del calciatore o nella variazione di tesseramento.
8. E' fatto divieto alla società sportiva di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.
9. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte della società sportiva e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.