Art. 18 Disciplina contabile

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili economico-patrimoniali, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:

- Immobilizzazioni,distinteinimmateriali,materialiefinanziarie;
- attivocircolante,distintoinrimanenze,crediti,attivitàfinanziarieedisponibilitàliquide; - rateierisconti;
- patrimonio netto;
- fondo per rischi ed oneri;
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- debiti.
Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.

3. Il Segretario Generale, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio di previsione, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'esame preventivo del Comitato di presidenza e quindi all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

4. Il Segretario Generale predispone annualmente il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

6. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio, con allegate le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con allegato il bilancio di esercizio di eventuali società strumentali della FIGC, devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.

7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio dopo l'approvazione del CONI devono essere pubblicati, entro 15 giorni, sul sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio, nonché il bilancio d'esercizio di eventuali società strumentali della FIGC.

8. E'obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

9. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

10. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti, dei Consiglieri federali e del Segretario generale è disciplinata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.