Art. 18 - Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. Paracadute
1. Le entrate della Lega Serie A sono costituite da:
a) le eventuali tasse di iscrizione al campionato che le Società Associate, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio;
b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega Serie A;
c) le sanzioni pecuniarie inflitte alle Società Associate dagli Organi della Giustizia Sportiva aventi sede presso la Lega Serie A;
d) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega Serie A;
e) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari appartenenti alla Lega Serie A;
f) la quota residua, ove esistente e ove prevista dalla legge, dei proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi;
g) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti collettivi, quali quelli relativi al pallone della Lega Serie A;
h) i ricavi conseguenti a eventi organizzati direttamente dalla Lega Serie A, diversi da quelli oggetto di specifiche previsioni regolamentari;
i) i proventi derivanti dalla eventuale Convenzione stipulata con la F.I.G.C. per lo scambio di servizi;
l) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata dal presente Statuto - Regolamento o dall'Assemblea.
2. I proventi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e le altre risorse economiche collettive, previa identificazione di queste ultime, saranno ripartiti e assegnati dall'Assemblea (a) per la stagione sportiva 2017/2018 secondo le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento; (b) a far data dal 1° luglio 2018 tenendo in particolare conto (i), l'incremento della quota da suddividersi in parti uguali tra le venti Società Associate partecipanti al campionato di Serie A e (ii) l'attribuzione di un maggior peso a criteri meritocratici basati sui risultati sportivi, il tutto rispetto a quanto stabilito dalla delibera di ripartizione del 25 novembre 2016 in vigore per il biennio 2016-2018.
3. Con riferimento al cosiddetto paracadute, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto- Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme:
Disciplina del "Paracadute retrocesse" con decorrenza 1° LUGLIO 2018.
1. Definizioni:
Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):
- "Paracadute retrocesse": nell'ambito della mutualità verso le categorie inferiori, è il totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle "Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva"), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A.
- "Società di fascia A": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C.
- "Società di fascia B": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.
- "Società di fascia C": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.
- "Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva": sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo.
2. Determinazione del "Paracadute retrocesse":
Al "Paracadute retrocesse" viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l'ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri:
- a ciascuna "Società di fascia A"un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni;- a ciascuna "Società di fascia B "un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni;- a ciascuna "Società di fascia C "un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni.
Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al "Paracadute retrocesse" ecceda l'ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte.
Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al "Paracadute retrocesse" sia inferiore all'ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: "Paracadute residuo") andrà ad alimentare il fondo "Paracadute retrocesse" relativo alla stagione sportiva successiva fino all'ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l'eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva.
Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse:
- (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipienda nella misura del 40% dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell'ultima gara del campionato al termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B.
- (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell'ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.
- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.
- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.
L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B.
4. Le somme necessarie al funzionamento della Lega Serie A sono corrisposte a quest'ultima dalle Società Associate, in parti uguali tra loro.