Art. 18 I Ruoli del Settore Tecnico
1. Gli iscritti all'Albo del Settore Tecnico possono essere inseriti in uno dei seguenti ruoli:
a) Ruolo degli Attivi;
b) Ruolo dei Sospesi volontari;
c) Ruolo dei Sospesi per morosità;
d) Ruolo degli inattivi.
Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dei Ruoli.
2. Nel ruolo degli "Attivi" sono inseriti i Tecnici tesserabili per la stagione sportiva in corso, che sono in regola con i pagamenti della quota annuale al Settore Tecnico e con gli aggiornamenti previsti dall'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico.
3. Nel ruolo dei "Sospesi volontari" sono inseriti:
‐ i Tecnici che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico o che ne facciano richiesta per gravi ed eccezionali motivi;
‐ i Tecnici che, al fine di espletare una mansione diversa da quella di tecnico, ne fanno richiesta al Settore Tecnico ai sensi all'art. 35, comma 2 bis, del Regolamento del Settore Tecnico.
Ai fini dell'inserimento nel ruolo "Sospesi volontari" i richiedenti devono essere in regola sia con il pagamento della quota annuale al Settore Tecnico sia con gli aggiornamenti.
La sospensione volontaria permane sino alla revoca disposta su richiesta del tecnico.
4. Nel ruolo dei "Sospesi per Morosità" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per due annualità.
Il Settore Tecnico è tenuto a comunicare al tecnico il suo inserimento nel ruolo dei sospesi per morosità al domicilio indicato ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico. La reintegrazione nel ruolo degli attivi avviene automaticamente, con il pagamento delle quote arretrate.
5. Nel ruolo degli "Inattivi" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per almeno tre annualità nonché coloro la cui licenza risulta scaduta da oltre un semestre, salvo proroga concessa dal Settore Tecnico. L'inserimento nei ruoli degli inattivi avviene automaticamente decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni concesso dal Settore tecnico all'interessato, per la regolarizzazione della posizione. La concessione del termine viene comunicata al tecnico al domicilio indicato dal tecnico ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.
La reintegrazione del tecnico nel "Ruolo degli attivi":
a) nel caso di permanenza nei "ruoli degli inattivi" non superiore a tre stagioni sportive è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti;
b) nel caso di permanenza nel "Ruolo degli inattivi" per più di tre stagioni sportive, è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti, nonché previo superamento di un esame orale presso il Settore tecnico sulle materie afferenti alla propria abilitazione.
NORME TRANSITORIE
I commi 1, 2 3, 4 e il 5 del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.