(Art. 18) Incompatibilità e conflitto di interessi
1. Gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici.
2. Gli agenti sportivi non possono avere interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo relativo alla federazione sportiva nazionale professionistica nell'ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.
3. L'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo è precluso a coloro che:
a) sono atleti professionisti o dilettanti tesserati presso una federazione sportiva nazionale professionistica;
b) sono atleti non professionisti, tesserati in un campionato nazionale nel settore sportivo in cui abbiano conseguito il titolo abilitativo;
c) ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero sono parti di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo relativo alla federazione sportiva nazionale professionistica nell'ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
d) instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo relativo alla federazione sportiva nazionale professionistica nell'ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo. La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per gli atleti, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.
4. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, di svolgere trattative o stipulare contratti in conflitto di interessi. Configura ipotesi di conflitto di interessi anche quella in cui la trattativa sia svolta o il contratto sia stipulato con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un atleta verso la suddetta società o presso quest'ultima.
5. Con l'eccezione del corrispettivo di cui all'art. 21, comma 2, lett. d), configura ipotesi di conflitto di interessi altresì la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un atleta.
6. Sono annullabili i contratti di mandato stipulati dall'agente sportivo in violazione dei precedenti commi 4 e 5.