Art. 18 Ingaggio di agenti di calcio - Agenti FIFA -
1. Clienti:
a) può ingaggiare un Agente di Calcio per svolgere i servizi di Agente di calciatori, a condizione che non scelga di intraprendere tali attività in prima persona;
b) pagherà il compenso per il servizio concordato con un Agente di calciatori nei tempi stabiliti dal presente Regolamento e in conformità al rispettivo accordo di rappresentanza, al contratto di lavoro e all'accordo di trasferimento ( a seconda dei casi);
c) devono accertarsi che un Agente di calcio sia adeguatamente abilitato dalla FIFA prima di frimare un relativo Contratto di rappresentanza;
d) collaborerà con l'organo competente di ciascuna associazione, confederazione e/o FIFA in relazione a qualsiasi richiesta di un Agente di calcio avanzata da tali organi;
e) può chiedere all'Agente di calcio un prospetto dettagliato di tutti i pagamenti di qualsiasi tipo (compresi tutti i compensi, gli onorari e le spese) effettuati da e/o relativi a tale Cliente;
f) (per i club) deve essere caricato sul Transfer Matching System (TMS) della FIFA entro 14 giorni dall'evento:
I. le informazioni richieste nel TMS al momento del completamento di ogni transazione che è un trasferimento internazionale in cui il club è coinvolto;
II. qualsiasi modifica o risoluzione di un Accordo di Rappresentanza pertinente;
III. qualsiasi accordo con un Agente di calcio diverso da un contratto di rappresentanza, compresi, a titolo esemplificativo, altri servizi, e le informazioni richieste nel TMS;
IV. le informazioni richieste nel TMS a seguito del pagamento di una commissione relativa a qualsiasi accordo stipulato con un Agente di calcio diverso da un accordo di rappresentanza;
g) segnalerà immediatamente qualsiasi violazione del presente regolamento alla FIFA,a lle confederazioni o alle associazioni affiliate.
2. I clienti (e i loro funzionari, se del caso) non possono assumere, o tentare di assumere, i seguenti comportamenti:
a) accettare o nominare una persona priva di licenza per svolgere i servizi di agente di calcio;
b) accettare o richiedere qualsiasi indebito vantaggio personale, pecuniario o di altro tipo da un agente di calcio;
c) dare, offrire o cercare di offrire un corrispettivo o una promessa di qualsiasi tipo, direttamente o indirettamente, a un agente di calcio (o a qualsiasi familiare o altra persona collegata a tale agente di calcio), al di fuori del compenso per il servizio concordato;
d) per le associazioni affiliate, i club e le Leghe a girone unico, inferiore o influenzare al libertà di un individuo di scegliere un agente di calcio;
e) partecipare o contribuire, direttamente o indirettamente, all'elusione del tetto massimo di spesa stabilito dal presente regolamento;
f) avere un interesse in un'agenzia o negli affari di un agente di calcio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento;
g) per le associazioni affiliate, i club e le leghe a girone unico, direttamente o indirettamente, indurre o costringere un individuo a violare i termini dell'accordo di rappresentanza con il proprio agente di calcio;
h) non segnalare immediatamente alla FIFA qualsiasi violazione del presente regolamento;
i) permettere a un Agente di Calcio o alla sua Agenzia di avere un interesse in loro;
J) qualsiasi altra violazione del presente regolamento.