Art. 18 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali - FIPAV -

1. Il Consiglio Federale, su proposta del suo Presidente, nomina un Giudice Sportivo Nazionale e fino a un massimo di otto supplenti, nonché i Giudici Sportivi Territoriali insieme a un pari numero di supplenti. Possono essere nominati, quali Giudici Sportivi nazionali o Giudici Sportivi Territoriali, coloro che siano laureati in materie giuridiche e abbiano maturato una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Per i Giudici Sportivi Territoriali è requisito sufficiente per la nomina l'aver maturato una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo

2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

3. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la FIPAV.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione.