Art. 18 Sede sociale
1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.
2. II trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.
4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega o la Divisione Calcio Femminile.
5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico; c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.