Art. 18 - Servizi di Cassa - Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV

1. Il Consiglio Federale delibera l'apertura di conto correnti presso uno o più Istituti di credito che abbiano offerto le condizioni migliori e determina, su proposta del Segretario Generale, i poteri di firma su detti conti.

2. Il Consiglio Federale può anche deliberare l'apertura di conto correnti postali e l'utilizzo del servizio di Bancoposta.