Art. 19 Compiti dei Tecnici
1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:
a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;
b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;
c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.
2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..