Art. 19 Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e Bolzano

1. La Consulta regionale e le Consulte delle province autonome di Trento e Bolzano sono composte dal Presidente, dai componenti il Comitato regionale o provinciale, dai Presidenti di sezione, nonché dagli eventuali delegati da quest'ultimi a svolgere le funzioni di Organo tecnico sezionale, con diritto di voto limitatamente alle materie strettamente tecniche, e dal Referente Regionale della Commissione Esperti Legali. In caso di giustificato impedimento, i Presidenti di sezione sono sostituiti dal Vice presidente che svolge funzioni vicarie.

2. La Consulta regionale o provinciale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva.

3. La Consulta regionale o provinciale:
a) verifica l'andamento dell'attività tecnica ed associativa e la conformità della stessa alle direttive del Comitato Nazionale, avanzando eventuali proposte operative;

b) esprime al Comitato nazionale parere obbligatorio ma non vincolante sulla istituzione, soppressione e fusione di Sezioni, dopo discussione collegiale nel corso della quale sia stato richiesto il parere dei Presidenti delle sezioni interessate;

c) propone al Comitato regionale o provinciale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti l'attività tecnica arbitrale;

d) assolve ad ogni ulteriore incarico eventualmente affidato dal Comitato nazionale;

e) designa, a seguito di scelta a maggioranza tra i Presidenti di sezione da effettuarsi alla prima riunione di ogni singola stagione, il rappresentante effettivo e quello supplente che parteciperà per ogni stagione sportiva al Comitato nazionale in composizione allargata; per i Comitati composti di due sole sezioni, in ipotesi di mancato accordo, il rappresentante effettivo e supplente si alterna tra le due sezioni ad ogni stagione sportiva.

4. Alle riunioni della Consulta regionale o provinciale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico.

5. Le riunioni della Consulta regionale o provinciale devono essere verbalizzate dal segretario indicato dalla stessa fra i suoi componenti ed una copia del verbale, custodito dal Presidente del Comitato regionale o provinciale, deve essere consegnata ai Presidenti di sezione entro la data della successiva riunione e comunque trasmessa per conoscenza al Comitato nazionale nei successivi otto giorni.

6. I componenti del Comitato nazionale, o loro delegati, possono partecipare alle Consulte regionali o provinciali, previa autorizzazione del Presidente o in sua assenza del Vice presidente.