Art. 19 Controlli sulle società
1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI.
2. Nei confronti delle società professionistiche la FIGC può esercitare i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall'art. 2409 del codice civile.
3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC).
4. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.