Art. 19 Divulgazione e pubblicazione - Agenti FIFA -
1. La FIFA metterà a disposizione:
a) i nomi e i dati di tutti gli agenti di calcio;
b) i Clienti che gli agenti di Calcio rappresentano, l'esclusiva o meno della loro rappresentanza e la data di scadenza dell'accordo di rappresentanza;
c) i servizi di agente di calcio forniti a ciascun cliente;
d) qualsiasi sanzione imposta agli agenti di calciatori e clienti;
e) i dettagli di tutte le operazioni che coinvolgono gli Agenti di Calcio, compresi gli importi delle commissioni di servizio pagate agli agenti di calcio.