Art. 19 - Istanza degli interessati
1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine stabilito da ogni Federazione e, in difetto, di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine stabilito da ogni Federazione e, comunque, non superiore a sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.