(Art. 19) Modalità di organizzazione dell’attività
1. L'attività di agente può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.
2. L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell'iscrizione al Registro, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento all'art.1, comma 2, ed eventuali attività ad essa connesse e o strumentali;
b) i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro nazionale alle sezioni di cui all'art.3, comma 1, lett.a) e lett.b), devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;
c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento ed iscritti nel Registro nazionale alle sezioni di cui all'art.3, comma 1, lett. a) e lett. b);
d) ad eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro nazionale non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi, ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;
e) i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale.
3. Al momento dell'iscrizione, presso la Commissione CONI agenti sportivi deve essere depositata unitamente alla domanda, secondo le procedure stabilite, oltre al certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale della federazione sportiva nazionale professionistica, la visura camerale aggiornata a 30 giorni della società o, per gli enti di diritto straniero, documentazione equipollente. Le modifiche sopravvenute dovranno essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.
4. I soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un contratto di lavoro da dipendente o di un accordo di collaborazione occasionale, salvo coloro che sono autorizzati ex lege a fornire assistenza professionale ad atleti e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore sportivo.