Art. 19 – Modalità di organizzazione dell’attività

1. L'attività di agente può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.

2. L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell'iscrizione al Registro federale, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento ed eventuali

attività ad essa connesse e o strumentali;

b) i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b),

devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;

c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a

svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento ed iscritti nel Registro

federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b);

d) ad eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro federale non possono essere conferiti poteri di

rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi, ed essi non possono

comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;

e) i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi

analogo oggetto sociale.

3. Al momento dell'iscrizione, presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, deve essere depositato l'elenco dei dipendenti e collaboratori, copia della visura camerale aggiornata a trenta giorni della società o, per gli enti di diritto straniero, della documentazione equipollente. Le modifiche sopravvenute dovranno essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

4. I soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un rapporto di lavoro di natura subordinata o autonoma, salvo coloro che sono autorizzati ex lege a fornire assistenza professionale a calciatori e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore calcistico.