Art. 19 - Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa - FIPAV -

1. I componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra coloro i quali siano laureati in materie giuridiche e abbiano maturato una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

3. La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio Federale, e di ulteriori cinque membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente,

4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte sportiva di appello aumenta nella misura corrispondente.

5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.