Art. 19 – Pratiche scorrette

1. L'agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o terzi provvigioni o altri compensi o omaggi in cambio della presentazione di un calciatore o di una società sportiva, o per l'ottenimento di uno o più mandati.

2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta la sanzione della sospensione non inferiore a sei mesi.