Art.19 – Vincolo di giustizia - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FIPAV, nel rispetto della sfera di propria competenza, hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati della Federazione.
2. Gli affiliati e i tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento Giurisdizionale.