Art.2 – Associazione alla FIPAV: effetti
1. Gli associati alla FIPAV, purché regolarmente affiliati, hanno diritto:
a) di partecipare alle assemblee federali secondo le norme statutarie e regolamentari;
b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
c) di godere dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente concessi dalla FIPAV o dal CONI.
2. Gli associati alla FIPAV regolarmente affiliati hanno il dovere:
a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
b) di osservare e far osservare ai propri soci lo Statuto e i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze nonché i principi e le consuetudini sportive e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali;
c) di non partecipare a manifestazioni e gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB.
d) di mettere a disposizione della FIPAV gli atleti selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane e delle rappresentative nazionali, regionali e territoriali.