Art. 2 – INFRAZIONI
1. Costituiscono infrazioni disciplinari agli effetti del presente regolamento:
- l'inadempimento agli obblighi di fare e l'inosservanza dei divieti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle delibere di Lega e dalle Circolari operative;
- ogni atto o dichiarazione o comportamento che risulti lesivo dell'immagine e/o degli interessi di Lega, o che violi i principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva;
- la falsità sostanziale in dichiarazioni, attestazioni, comunicazioni o atti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti o dalle delibere di Lega.
2. Le Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato di chi le rappresenta e, in particolare, sono responsabili, salvo prova contraria:
- dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati e di tutte le infrazioni da questi ultimi commesse a titolo di dolo o di colpa;
- dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori sia sui propri impianti di gara sia su quelli delle Società avversarie;
- degli illeciti sportivi commessi a proprio vantaggio.
3. I dirigenti dotati della legale rappresentanza della Società sono, altresì, ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle Società medesime.