Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica a tutti i tesserati della FITP, come previsti dallo Statuto e dal Regolamento organico.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma o modalità, ivi comprese ma non solo:
a) di persona;
b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.