Art. 2 bis – Adempimenti ulteriori successivi all’ammissione alla Lega di Serie A1 e A2 Femminile 2023/2024

1. Le Società dovranno aver provveduto entro e non oltre il 10 settembre 2023 al pagamento del 100% dell'importo dovuto per la stagione 2022/2023, inclusi i premi, ai Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra. Il mancato pagamento del 100% di cui sopra costituisce fattispecie assimilabile ed equiparata negli effetti al ritiro dai Campionati di serie A1 e A2 femminili 2023/2024.

2. I Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2022/2023 dovranno denunciare, allegando l'accordo, agli uffici di Lega e in copia alla Società, entro e non oltre il 15 settembre 2023, eventuali somme ancora vantate e pattuite per la stagione 2022/2023, altrimenti la Lega non potrà procedere in alcun modo verso la Società. Le Tesserate straniere convocate dalle rispettive nazionali durante i playoff non potranno presentare tale denuncia alla Lega per la parte riferita al periodo di convocazione in nazionale.

3. In caso di comunicazioni entro il suddetto termine da parte dei Tesserati la denuncia verrà trasmessa al Giudice di Lega che, nei tre giorni lavorativi (il sabato si considera non lavorativo) successivi al 15 settembre 2023, istruirà la pratica e, ove sia verificato il mancato pagamento alla Società verrà escussa la fideiussione depositata al momento dell'iscrizione al Campionato, ed inoltre gli atti saranno trasmessi agli Organi della Federazione ai fini dell'esclusione dal Campionato.

Dalla stagione sportiva 2024/2025, il 90%* di quanto dovuto ai tesserati al momento dell'iscrizione (da dimostrare con liberatorie o contratto + bonifici) ed il 100%* di quanto dovuto (compreso premi): si interviene su denuncia di mancato pagamento dei tesserati.

*La percentuale dovrà essere comprensiva del pagamento ritenute fiscali da verificare con il deposito degli F24 quietanzati e con l'asseverazione da parte del Revisore nominato dalla società.

4. I Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2023/2024 dovranno denunciare, allegando l'accordo, agli uffici di Lega e in copia alla Società, tra il 15 e il 20 gennaio 2024, il mancato pagamento di quanto dovuto e scaduto alla data del 31 dicembre 2023 per la stagione 2023/2024, altrimenti la Lega non potrà procedere in alcun modo verso la Società, fatto salvo per i Tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della Camera di Conciliazione.

5. In caso di comunicazioni entro il suddetto termine la denuncia verrà trasmessa al Giudice di Lega che nei tre giorni lavorativi (il sabato si considera non lavorativo) successivi al 20 gennaio 2024 istruirà la pratica e, ove sia verificato il mancato pagamento, provvederà a comminare una sanzione pecuniaria alla Società ed a inviare gli atti per competenza alla Federazione con la proposta di sanzione di cui all'art.5 del presente Regolamento e dell'art.99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav.

6. Tutte le Società partecipanti ai Campionati di Serie A1 e A2 dovranno depositare (la Serie A1 entro il 1 marzo 2024, la Serie A2 entro la data che verrà decisa a seguito dell'approvazione della formula dei campionati, e comunque entro e non oltre il 31/03/2024) idonea liberatoria – quietanza, su modulo predisposto dalla Lega o su modelli predisposti dalle Società, se conformi nella sostanza, sottoscritta dai Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2023/2024, unitamente alla fotocopia di un documento d'identità, e sottoscritta in calce dal Legale Rappresentante per conferma della dichiarazione, attestante il pagamento nella misura non inferiore del 50% dei compensi dovuti per la stagione 2023/2024, o, in alternativa accordo tra Società e Tesserato da cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi pattuiti per la stagione 2023/2024 unitamente ad idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 50% dell'importo dovuto per la stagione 2023/2024, fatto salvo per i Tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della Camera di Conciliazione.

Per i Tesserati in corso di stagione che alla data di scadenza prevista per il deposito delle liberatorie (o documentazione alternativa) non avessero raggiunto il 50% dei pagamenti in base alle scadenze di pagamento previste nell'accordo, la liberatoria (o la documentazione alternativa sopra prevista) dovrà attestare il totale pagamento di quanto dovuto e scaduto alla data prevista di deposito delle liberatorie.

Per i Tesserati rilasciati in corso di stagione deve essere depositata liberatoria (o documentazione alternativa) attestante il pagamento nella misura non inferiore del 50% dei compensi dovuti per la stagione 2023/2024, o risoluzione dell'accordo con idonea documentazione attestante il rispetto delle percentuali di pagamento previste dal Regolamento.

7. Le Società che non depositeranno tutte le liberatorie di cui al precedente punto 6 non potranno disputare la fase Playoff, e nel caso si tratti di Società che in base alla classifica di Serie A2 abbia acquisito il diritto alla promozione, la stessa non sarà promossa in Serie A1.

8. In caso di mancato deposito, anche di una sola, delle previste liberatorie di cui sopra, la Società sarà segnalata al Giudice di Lega, il quale nei tre giorni lavorativi (il sabato si considera non lavorativo) successivi istruirà la pratica e provvederà a comminare una sanzione pecuniaria, nonché ad inviare gli atti per competenza alla Federazione con la proposta di sanzione di cui all'art.5 del presente Regolamento e dell'art.99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav, nonché ad inviare gli atti per competenza alla Federazione ai fini della mancata partecipazione alla fase dei Playoff o alla mancata promozione in Serie A1.

9. In caso di mancata iscrizione al Campionato (e/o non ammissione) 2024/2025 per qualsiasi causa, alcuna esclusa, ivi espressamente compresa la mancata iscrizione ai Campionati di Serie A determinata dalla retrocessione ai Campionati Nazionale di Serie B, le Società dovranno depositare presso la Commissione Ammissione ai Campionati liberatorie o documentazione attestante il pagamento totale dei Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra per la stagione 2023/2024 entro la data del 20 luglio 2024, pena l'escussione totale della fideiussione.

10. Le dichiarazioni effettuate con le liberatorie sopra indicate costituiscono prova definitiva di fronte agli Organi Sportivi nelle eventuali successive contestazioni fra la/il Tesserata/o e la Società.

11. Le Società che nel corso della stagione 2023/2024 abbiano riportato sentenze di condanna definitive, o comunque esecutive (in corso di esecuzione), da parte di Organi di Giustizia sportiva della Fipav attestanti una violazione del generale dovere di lealtà e probità sportiva con specifico riferimento alla veridicità di dichiarazioni o documenti ovvero alla sussistenza di requisiti richiesti quali condizioni essenziali per l'ammissione ai Campionati e/o che abbiano riportato sentenze di condanna definitive, o comunque in corso di esecuzione, da parte di Organi di Giustizia sportiva della Fipav attestanti una violazione dell'art.5 del regolamento e dell'art.99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav facenti riferimento al mancato adempimento degli impegni economici nei confronti dei Tesserati e/o alle altre condizioni previste, con conseguente penalizzazione in termini di punti di penalità, non potranno essere considerate ai fini del ranking previsto per la qualificazione alle Coppe Europee 2024/2025.

12. La Camera di Conciliazione potrà essere attivata unicamente con riferimento ai compensi riferiti alla stagione 2023/2024 con la limitazione di una sola volta in stagione.

13. La Camera di Conciliazione non potrà essere attivata per due stagioni consecutive e non potrà essere utilizzata ai fini dell'iscrizione al Campionato successivo.

14. Le Società che risultano indicate nei verbali della Camera di Conciliazione dovranno depositare, entro cinque giorni dalle scadenze previste nei verbali medesimi, idonea liberatoria – quietanza sottoscritta dai Tesserati indicati, (ed in calce dal Legale Rappresentante per conferma della dichiarazione), attestante il pagamento degli importi previsti nei verbali della Camera di Conciliazione alle scadenze indicate o, in alternativa, idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto indicato nelle scadenza previste nel verbale medesimo. Il mancato pagamento a favore dei Tesserati degli importi previsti nei verbali della Camera di Conciliazione alle scadenze indicate comporterà la trasmissione, da parte del Giudice di Lega, degli atti per competenza alla Federazione con la proposta di sanzione di cui all'art.5 del presente Regolamento e dell'art.99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav.

15. Le Società che non hanno adempiuto nei termini alle scadenze previste nei verbali della Camera di Conciliazione non potranno chiedere ulteriori convocazioni di Camere di Conciliazione.

16. Le Società dovranno depositare il bilancio annuale (fascicolo completo di relazioni allegate e verbale dell'Assemblea di approvazione) entro 45 giorni dalla data di approvazione definitiva dell'Assemblea.