Art.2) DEFINIZIONI - Regolamento Agenti Sportivi della Lega Pallavolo Serie A Maschile

1. E' agente sportivo, ai fini del presente regolamento di Lega, la persona fisica che, nei rapporti con il club di appartenenza dei propri assistiti ed in tutti i profili che detto rapporto coinvolga, presta opera di assistenza o mandato con vincolo di esclusiva, con o senza rappresentanza, a favore e nell'interesse di atleti, tecnici o di enti che ne abbiano la titolarità dei diritti sportivi.

2. In tale ultimo caso, ai fini del limite di cui al successivo Art.8, gli agenti dovranno inserire i nominativi di tutti gli atleti e i tecnici che siano rappresentati da detto ente di riferimento.

3. L'agente sportivo di cui al comma precedente, può rendere destinataria del mandato e titolare dei diritti patrimoniali conseguenti, una società solo se congiuntamente:

a) deposita presso la Lega copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto e del libro soci, costantemente aggiornati;

b) tale società sia a carattere lucrativo e abbia sede in Italia;

c) l'Agente assuma la legale rappresentanza della società;

d) le attività di assistenza disciplinate dal presente regolamento vengano svolte esclusivamente, in modo diretto e personale, dall'agente sportivo nei cui confronti saranno assunte le eventuali sanzioni.