(Art. 2) Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento si intende per:
a) «Registro nazionale degli agenti sportivi» o «Registro nazionale»: il Registro nazionale degli agenti sportivi, istituito presso il CONI, al quale devono essere iscritti tutti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività disciplinata dal presente Regolamento;
b) «professione regolamentata»: quella il cui esercizio richiede il conseguimento di un diploma specifico, il superamento di esami particolari e/o l'iscrizione ad albi o registri professionali;
c) «ente pubblico titolare»: l'amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
d) «misura compensativa»: l'attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attività professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, consistente, a scelta dell'interessato, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;
e) «agente sportivo»: il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
f) «agente sportivo stabilito»: il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
g) «agente sportivo domiciliato»: il soggetto residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano) ed abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato, nel cui Registro risulti regolarmente iscritto, ovvero dalla Federazione internazionale di riferimento, avendo ricevuto ed effettivamente eseguito almeno duemandati nel corso dell'ultimo anno;
h) «Registro federale»: il Registro istituito presso ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica al quale devono essere iscritti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo;
i) «titolo abilitativo nazionale»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell'esame di abilitazione;
j) «titolo abilitativo unionale equipollente»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell'Unione europea e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;
k) «titolo abilitativo di vecchio ordinamento»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015 ovvero avendo superato relativo esame di abilitazione, dalla Fédération Internationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) prima del 31 dicembre 2017;
l) «titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare all'estero;
m) «Commissione CONI agenti sportivi»: organo collegiale istituito presso il CONI con il presente Regolamento, cui sono attribuiti poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatori; n) «Commissione federale agenti sportivi»: organo collegiale istituito presso ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica;
o) «esame di abilitazione nazionale»: esame articolato in una prova generale, da svolgersi presso il CONI, e in una prova speciale, da svolgersi presso le federazioni sportive nazionali professionistiche;
p) «prove equipollenti»: esame di abilitazione svolto in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, inserito nella «tabella di equipollenza» deliberata dal CONI;
q) «tabella di equipollenza»: tabella deliberata dal CONI, previa consultazione con le federazioni sportive nazionali professionistiche, che attesta l'equipollenza tra esame di abilitazione nazionale e prove sostenute in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;
r) «disciplinare tecnico»: il documento deliberato dal CONI che definisce le specifiche tecnico-operative del funzionamento del processo telematico relativo alla tenuta e all'aggiornamento del Registro nazionale;
s) «contratto di mandato»: il contratto stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società e/o un atleta, dall'altra, che rispetti i requisiti minimi previsti dal presente Regolamento;
t) «associazioni di categoria degli agenti sportivi maggiormente rappresentative a livello nazionale»: le associazioni il cui Presidente sia un agente sportivo e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere costituite da almeno tre anni;
2) essere disciplinate e regolate da uno statuto che preveda che l'associazione:
i.) sia apartitica e apolitica;
ii.) promuova la conoscenza, la diffusione, la tutela dei valori dello sport e delle norme che regolano l'attività degli agenti sportivi;
iii.) promuova e realizzi, anche in via decentrata, iniziative volte garantire lo svolgimento ed il coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione degli iscritti;
3) avere un numero totale di iscritti agenti sportivi pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale degli associati;
4) avere sede legale in Italia;
5) non avere scopo di lucro;
u)«associazioni di atleti professionisti maggiormente rappresentative a livellonazionale»: le associazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere costituite da almeno tre anni;
2) essere disciplinate e regolate da uno statuto che preveda che l'associazione:
i.) sia apartitica e apolitica e operi in condizioni di piena autonomia nel solo ed esclusivo interesse dei propri associati, sia come categoria che come singoli;
ii.) tuteli, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e delle prescrizioni dell'ordinamento sportivo, gli interessi morali, professionali ed economici di tutti i propri associati;
iii.) promuova ogni iniziativa per ottenere il completo riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente garantiti;
3) avere sede legale in Italia;
4) non avere scopo di lucro.
v) «Responsabile unico del procedimento» o «RUP»: il soggetto incaricato di vigilare sul regolare svolgimento di ogni procedimento amministrativo connesso al presente Regolamento.