Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento si intende per:

a) «Registro nazionale degli agenti sportivi» o «Registro nazionale»: il Registro istituito presso il CONI, al quale devono essere iscritti tutti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo;

b) «professione regolamentata»: quella il cui esercizio richiede il conseguimento di un diploma specifico, il superamento di esami particolari e/o l'iscrizione ad albi o registri professionali;

c) «misura compensativa»: l'attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attività professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, consistente, a scelta dell'interessato, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;

d) «agente sportivo»: il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;

e) «agente sportivo stabilito»: il soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;

f) «agente sportivo domiciliato»: il soggetto residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia ed abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Fédération Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto, avendo ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell'ultimo anno;

g) «Registro federale»: il Registro istituito presso la FIGC al quale devono essere iscritti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo;

h) «titolo abilitativo nazionale»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell'esame di abilitazione;

i) «titolo abilitativo unionale equipollente»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell'Unione europea e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;

j) «titolo abilitativo di vecchio ordinamento»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015;

k) «titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare all'estero;

l) «Commissione CONI agenti sportivi»: organo collegiale istituito presso il CONI, cui sono attribuiti poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatori;

m) «Commissione Federale Agenti Sportivi»: organo collegiale istituito presso la FIGC;

n) «esame di abilitazione nazionale»: esame articolato in una prova generale, da svolgersi presso il CONI, e in una prova speciale, da svolgersi presso la FIGC;

o) «prove equipollenti»: esame di abilitazione svolto in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, inserito nella «tabella di equipollenza» deliberata dal CONI;

p) «tabella di equipollenza»: tabella deliberata dal CONI, previa consultazione con le federazioni sportive nazionali professionistiche, che attesta l'equipollenza tra esame di abilitazione nazionale e prove sostenute in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;

q) «contratto di mandato»: il contratto di rappresentanza stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società sportiva o un calciatore, dall'altra, che rispetti i requisiti minimi previsti dal presente Regolamento.

2. Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili.