Art. 2 – Divieto di svolgimento dell’attività professionale in pendenza di un provvedimento di sospensione
1. E' fatto divieto di svolgere l'attività di agente sportivo in pendenza di un provvedimento di sospensione irrogato dalla Commissione Federale Agenti Sportivi. E' vietato, altresì, il comportamento dell'agente sportivo che, nel periodo di sospensione, operi servendosi di soggetti non iscritti al Registro Federale e al Registro Nazionale.