Art. 2 Le Assemblee Federali
1. Le Assemblee Federali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con le modalità previste dallo Statuto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.
2. I criteri di composizione ed elezione delle Assemblee Federali sono stabiliti dall'art. 20 dello Statuto Federale.
3. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Corte Federale di Appello, costituita in apposito collegio di garanzia elettorale.
4. Nel corso delle Assemblee Federali possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le votazioni si svolgono con le modalità fissate da apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio Federale.
5. I verbali delle Assemblee Federali, firmati dal Presidente e dal Segretario, debbono essere depositati presso la sede federale entro cinque giorni dalla data di conclusione delle stesse.
6. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni ivi adottate può essere proposto reclamo al Tribunale Federale a livello nazionale - sezione disciplinare entro il trentesimo giorno successivo alla data in cui le Assemblee si sono tenute da parte degli aventi diritto che sono stati presenti, purché gli stessi abbiano proposto riserva scritta e succintamente motivata prima della dichiarazione di chiusura dei lavori. Gli aventi diritto che dimostrino di non aver potuto partecipare alle Assemblee possono proporre reclamo entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in comunicato ufficiale delle deliberazioni ivi adottate. II diritto di ricorrere avverso la validità di decisioni adottate nelle Assemblee Federali compete al Presidente della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo a quello del deposito dei verbali.