Art. 2 Le Società


1. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..

2. Appartengono alla Divisione le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, partecipano alle attività organizzate dalla Divisione stessa, a fronte dell'adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali.