Art. 2. Obbligo di deposito dei contenuti economici e relativi adempimenti
1. I contenuti economici dei contratti in essere che regolano i rapporti tra le società ed i "tesserati della rosa della prima squadra", con esclusivo riferimento all'espletamento dell'attività sportiva, devono essere depositati presso l'Organismo di Controllo (in sigla ODC) di cui al successivo articolo 6, mediante invio dell'apposito modulo fornito dalla Lega (Mod. A. Contratti; all. n. 1), da effettuarsi, a mezzo posta elettronica certificata (odc.legavolley@pec.it), entro e non oltre 7 giorni dalla prima giornata ufficiale del campionato di SuperLega della stagione sportiva di riferimento, ovvero, per i contratti stipulati successivamente a tale data, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa sottoscrizione e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla prima partita ufficiale (iscrizione a referto) del tesserato.
2. L'obbligo di deposito riguarda i contenuti economici di tutti i contratti stipulati con i "tesserati della rosa della prima squadra", sia di quelli che prevedono il pagamento di compensi lordi, esclusi eventuali premi, non superiori a complessivi euro 15.000,00 per stagione sportiva (relativamente ai quali l'ODC non è attribuito alcun compito di controllo) e sia di quelli che prevedono il pagamento di compensi superiori a tale soglia.
3. Sono vietati accordi integrativi e/o sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle indicate nei contratti trasmessi all'ODC. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi di Giustizia Sportiva.