Art. 2 Organizzazione del Registro
1. Il Registro si articola in tre sezioni:
A) Collegio di Garanzia dello Sport;
B) Giustizia Federale;
C) Procure.
2. Ciascuna sezione si articola a sua volta in aree, come disciplinate ai sensi del presente Regolamento.
3. Il Registro unico dei Giudici dello sport è collocato su apposita piattaforma informatica ed è accessibile on-line nella relativa sezione della home page del sito istituzionale del CONI.