Art. 2 Organizzazione del Registro

1. Il Registro si articola in tre sezioni:

A) Collegio di Garanzia dello Sport;

B) Giustizia Federale;

C) Procure.

2. Ciascuna sezione si articola a sua volta in aree, come disciplinate ai sensi del presente Regolamento.

3. Il Registro unico dei Giudici dello sport è collocato su apposita piattaforma informatica ed è accessibile on-line nella relativa sezione della home page del sito istituzionale del CONI.