art. 2 Principi del processo sportivo
1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.