Art. 2 Principi fondamentali
1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO), del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.
5bis. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale. Il divieto è regolato dal codice di giustizia sportiva.
6. Le fonti dell'ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell'ordine:
1) lo Statuto federale;
2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale;