Art. 2 Principi fondamentali

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO), del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.

2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.

3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.

4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.

4bis. La FIGC garantisce, e svolge ogni azione in tal senso, la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Disposizioni attuative sono contenute nelle norme organizzative interne.
4ter. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva hanno diritto al mantenimento del tesseramento e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, compatibilmente con disposizioni di carattere internazionale.

5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

5bis. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale. Il divieto è regolato dal codice di giustizia sportiva. 

6. Le fonti dell'ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell'ordine:

1) lo Statuto federale;

2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale;

3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.