Art. 2 Principio di legalità
1. Gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate:
a) devono recepire i principi enunciati negli artt. 5, comma 2 lett. b), 15 e 16 del D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, senza prevedere alcuna limitazione al principio di democrazia interna, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in particolare per quanto riguarda le procedure e le regole di voto delle assemblee elettive;
b) devono essere redatti conformemente alle norme contenute nello Statuto del C.O.N.I., con particolare riguardo agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 36bis;
c) devono indicare l'organismo internazionale (C.I.O., Federazione Internazionale) al quale aderiscono;
d) devono espressamente prevedere l'adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I..
e) devono prevedere, in caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico tra Federazioni e/o DSA, modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati. La Giunta del CONI emana regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse.
2. Gli statuti delle Associazioni Benemerite riconosciute dal C.O.N.I. ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. b) e lett. c), del D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, devono uniformare i propri contenuti a quelli dello Statuto del C.O.N.I., con particolare riguardo all'art. 30 ed ai Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I. stesso.