Art. 2 – Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e violazione delle regole di condotta previste nel presente Regolamento, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

2. La responsabilità disciplinare è personale.

3. Le violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II del presente Regolamento comportano l'irrogazione delle sanzioni ivi espressamente previste. Ove non riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II, ma comunque integranti la violazione dei doveri previsti ai successivi articoli 5, 6, 7, 8, 9 ,10 ,11 e 12, comportano l'irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 14 del presente Regolamento secondo i criteri ivi indicati.