Art. 20 Assemblee sezionali – norme comuni

1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuta la maggiore età e che risultino nominati arbitri entro il trenta giugno dell'anno precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.

2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea tutti gli associati aventi diritto al voto, mediante convocazione scritta riportante l'ordine del giorno inviata tramite il portale informatico AIA e affissa all'albo sezionale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La data di affissione alla bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente del Collegio dei revisori sezionali.

4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria di norma sono convocate in unica sessione, fatta salva la facoltà di richiederne al Presidente dell'AIA la convocazione in via separata.

5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale, nel caso in cui sussistano effettive ragioni di urgenza che non consentano di attendere la normale decadenza annuale. E' convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 degli Associati aventi diritto al voto.

6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.