Art. 20 bis Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico

1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%.

2. Ove l'Acquisizione avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell'art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi.

3. I requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società o altro ente neocostituito (per tale intendendosi una società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta.

4. Le medesime previsioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono si applicano anche a coloro che subentrino nel controllo, ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile, di società o enti nazionali o esteri di qualsiasi genere (anche aventi natura di trust) che abbiano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche.

5. Requisiti di onorabilità.
A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali: A1. Condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni; A2. Condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.; A3. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4); A4. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico- mafioso).
B) Gli Acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
C) Gli Acquirenti non devono inoltre: C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in

società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.

D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti la data dell' Acquisizione.
D1) Per gli Acquirenti di nazionalità estera le condizioni di cui alla lett. A) devono essere provate mediante il deposito di certificazioni equipollenti a quelli indicati alla lett. D), accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana, nonché in ogni caso mediante deposito di dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli Acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

6. Requisiti di solidità finanziaria.
A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:
A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato.
A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.

7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegua l'Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.

8. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegua l'Acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.

9. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.

10. L'art. 32, commi da 5-bis a 5-octies del Codice di Giustizia Sportiva disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.

11. La FIGC si avvale di una Commissione consultiva (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 4 componenti e decide a maggioranza dei presenti computando il voto del presidente con valore doppio. La Commissione adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun termine previsto dal presente articolo. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal comma 8 del presente articolo, è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.