Art. 20 Composizione ed elezione dell’Assemblea

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea ed a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva, nonché a condizione che abbiano partecipato, nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte e che risultino iscritte al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche del Coni, secondo il regolamento elettorale da essa emanato ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla LND per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. Per l'elezione dei delegati hanno diritto di voto le società della LND che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione della relativa assemblea elettiva ed a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva, a condizione che abbiano partecipato, nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. I Delegati atleti e tecnici sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti Regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la associazione non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la associazione stessa possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I Delegati degli ufficiali di gara sono eletti, per un quadriennio, dai medesimi ufficiali di gara secondo un regolamento elettorale emanato dall'AIA ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Associazione medesima possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I regolamenti elettorali delle Leghe, delle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e dell'AIA devono ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari eletti una equa rappresentanza delle minoranze interne e la rappresentanza di genere secondo quanto previsto nel presente statuto. Ai fini del presente comma è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali.

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici e il numero di Delegati dell'AIA, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato e comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4.2 dei Principi Fondamentali. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 34%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20%, i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%, i voti spettanti ai Delegati degli ufficiali di gara devono rappresentare il 2%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici e dei Delegati degli ufficiali di gara potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo. I Delegati atleti e tecnici e i Delegati degli ufficiali di gara non possono ricevere né rilasciare deleghe. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi federali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati o tesserati né direttamente, né per delega. In ogni ipotesi in cui la delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia di un documento di identità del legale rappresentante;

- la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante.

3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte federale di appello; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Nelle assemblee elettive, il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale della FIGC.

5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.

6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega, di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche e dell'AIA per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

7. Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione verifica poteri e i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.

9. Hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive delle Leghe solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

10. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il requisito della iscrizione nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche del Coni è richiesto con decorrenza dalle elezioni del quadriennio olimpico 2021-2024.