Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo della delibera del Consiglio federale o del provvedimento equivalente.

2. Gli obblighi di cui al comma 5 dell'art. 1 entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

Gli obblighi di cui agli articoli 18 e 19 entrano in vigore entro dodici mesi dalla emanazione delle Linee Guida federali.