Art. 20 – Divieto di attività senza titolo
1. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento dell'attività di agente sportivo in pendenza di un provvedimento di sospensione irrogato dalla Commissione Federale Agenti Sportivi. La violazione di tale disposizione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria non inferiore a 500,00 euro.
2. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'agente sportivo che, nel periodo di sospensione, operi servendosi di soggetti non abilitati all'esercizio dell'attività o non iscritti al Registro. La violazione di tale disposizione comporta la sanzione pecuniaria non inferiore a 500,00 euro.