Art. 20 Esecuzione della sanzione della squali fica del campo

1. La sanzione della squalifica del campo è scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'organo di giustizia sportiva per motivi di particolare rilievo.

2. La sanzione della squalifica del campo è limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione.

3. La sanzione della squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara si è conclusa con un risultato valido agli effetti della classi fica.