Art. 20 - Fissazione della data di decisione
1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.